Il Collegio elettorale revoca Fercia. Lui resiste: “Il rendiconto di Todde non era valido”
Secondo Fercia, “la dichiarazione cui sia allegato un rendiconto altrui è giuridicamente inesistente perché carente di un requisito essenziale”. E ancora: “Un candidato che non ha la patente D presenta domanda allegando la patente di un altro soggetto: la dichiarazione della Todde, che allega un rendiconto altrui, versa nella stessa inconcepibile situazione di fatto”.
Nel suo intervento Fercia insiste sul fatto che l’ordinanza-ingiunzione “non dispone affatto la decadenza, ma solo la trasmissione al Consiglio regionale per quanto di sua competenza”. E sottolinea: “Il provvedimento impugnato non impone alcunché al Consiglio regionale: è solo e direttamente la legge ed il principio di legalità a vincolarlo”.
Fercia afferma infine che “qualsiasi ‘alchimia linguistica’ sul verbale del 20 dicembre 2024 costituisce un capzioso esercizio di sofismi”, ribadendo che la sua presa di posizione giuridica rimane autonoma, motivata e documentata.