IL PUNTO. Scontri a Milano, cosa rischia Siher e quali sono i nodi giuridici (di Bernardo Aste*)

Le accuse all’organizzatore del Movimento 17 ottobre
Youssef Siher

Il fermo di Youssef Siher, trentenne ritenuto dagli investigatori l’ideatore del cosiddetto “Movimento 17 ottobre”, apre una vicenda giudiziaria particolarmente delicata, nella quale sarà necessario individuare il confine tra il legittimo diritto di manifestare il proprio dissenso e la responsabilità penale per l’istigazione alla violenza. Il giovane, attualmente detenuto nel carcere di San Vittore in attesa della convalida del fermo, è indagato per istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo, e per il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Il fermo è una misura provvisoria che può essere disposta in presenza di gravi indizi di colpevolezza e di un concreto pericolo di fuga, nei casi previsti dalla legge. Entro 48 ore dalla sua esecuzione, il pubblico ministero deve richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari (GIP), che deve pronunciarsi entro le successive 48 ore dalla messa a disposizione dell’indagato. Il GIP dovrà inoltre valutare l’eventuale applicazione di una misura cautelare, come la custodia in carcere, verificando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di specifiche esigenze cautelari.

Ma quando l’organizzazione di una protesta può diventare un reato? Il nostro ordinamento tutela costituzionalmente la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di riunione. Anche esprimere posizioni fortemente critiche nei confronti del Governo rientra nell’esercizio di tali libertà. Il limite viene superato quando le parole e i comportamenti assumono una concreta capacità di istigare alla commissione di reati. È proprio questo uno degli aspetti sui quali dovrà concentrarsi l’accertamento giudiziario: verificare se i messaggi diffusi attraverso i social network, Instagram e Telegram nel caso di specie, costituissero una semplice espressione di dissenso oppure un concreto incitamento alla violenza.

Ancora più delicata appare la contestazione dell’aggravante della finalità di terrorismo. Per quanto qui d’interesse, ai sensi della legge penale, sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese. Devono, inoltre, essere compiute con scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese.

Non è dunque sufficiente che una manifestazione provochi paura o allarme sociale, dovendosi accertare in concreto la sussistenza della specifica finalità terroristica prevista dalla legge. Particolare attenzione merita inoltre il nuovo articolo 420-bis del codice penale, introdotto dal recente decreto sicurezza, che punisce chi, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione di gruppi destinati a compiere determinate condotte violente durante le manifestazioni pubbliche. Si tratta di una disposizione particolarmente severa, che prevede per gli organizzatori pene fino a dodici anni di reclusione, ma la cui applicazione nel caso di specie è subordinata a una necessaria verifica in diritto. Difatti, il nuovo decreto sicurezza è entrato in vigore il 23 ottobre 2026, mentre gli scontri di Milano risalgono al 17 e 18 ottobre.

Ebbene, in virtù del principio di irretroattività della legge penale, la nuova fattispecie di reato non potrà essere applicata a condotte esaurite prima della sua entrata in vigore. Sarà dunque determinante accertare se all’indagato siano attribuibili anche condotte inquadrabili in quella fattispecie successive al 23 ottobre, non potendo la nuova disposizione trovare applicazione per i soli fatti verificatisi durante le precedenti manifestazioni. Allo stato, tuttavia, siamo ancora nella fase iniziale delle indagini. Il giudice dovrà pronunciarsi sulla legittimità del fermo e sull’eventuale applicazione di una misura cautelare. Resta fermo un principio fondamentale del nostro sistema penale: la responsabilità penale è personale e non può essere desunta dalla sola organizzazione di una manifestazione, né dalle eventuali violenze commesse autonomamente da alcuni partecipanti. Sarà dunque necessario accertare, sulla base delle condotte concretamente attribuibili all’indagato, se siano effettivamente integrati i reati ipotizzati dalla Procura.
(*avvocato del Foro di Cagliari)

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