
La Corte costituzionale ha tracciato un principio chiaro destinato a incidere profondamente sulle politiche abitative regionali. Con la sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2026, i giudici hanno dichiarato incostituzionale una norma della Regione Toscana che attribuiva punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio. Secondo la Corte, questo meccanismo, pur non escludendo formalmente nessuno dall’accesso, finiva per privilegiare la “storicità di presenza” rispetto alla reale condizione di bisogno, alterando la finalità stessa dell’edilizia residenziale pubblica. Le case popolari – sottolinea la Consulta – servono a garantire un’esistenza dignitosa a chi è in difficoltà economica e sociale, non a premiare chi vive da più tempo in un determinato territorio. Attribuire punteggi elevati solo perché si risiede o si lavora da anni in una regione, senza un collegamento diretto con la situazione di disagio, produce una disparità di trattamento irragionevole tra persone ugualmente fragili, violando l’articolo 3 della Costituzione. La Corte chiarisce però che il radicamento territoriale non è di per sé illegittimo: può essere preso in considerazione quando è indice di una stabile presenza futura, come accade nel caso dell’anzianità di permanenza in graduatoria, che riflette l’aggravarsi della sofferenza sociale dovuta alla lunga attesa di un alloggio. La sentenza rappresenta quindi un richiamo forte alle Regioni: nelle politiche per la casa il criterio decisivo deve essere il bisogno, non l’anzianità di residenza.