
Una possibile svolta nel processo a carico di Claudio Gulisano, imputato davanti alla Corte d’Assise di Cagliari per il duplice omicidio dei genitori, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, oltre che per il reato di frode informatica. Nel corso dell’udienza del 28 ottobre, la discussione del pubblico ministero è stata interrotta dalla Corte, che si è ritirata in camera di consiglio. Al termine, il collegio ha emesso un’ordinanza con cui ha invitato le parti a valutare la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del capo d’imputazione relativo alla frode informatica. In particolare, la Corte ha sollecitato il pubblico ministero a valutare se i fatti contestati all’imputato ai sensi dell’articolo 640-ter, commi 1, 2 e 3, del codice penale possano integrare il più grave reato di rapina, propria o impropria, previsto dall’articolo 628 del codice penale. La contestazione della frode informatica trae origine dalla querela presentata dal fratello dell’imputato, relativa alle operazioni bancarie che quest’ultimo avrebbe effettuato in suo favore dai conti correnti dei genitori, negli istanti precedenti o successivi alla consumazione del delitto.
La frode informatica, disciplinata dall’articolo 640-ter del codice penale, si configura quando un soggetto, alterando il funzionamento di un sistema informatico oppure intervenendo senza diritto sui dati in esso contenuti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con conseguente danno patrimoniale altrui. La norma prevede, nella sua forma base, la reclusione da sei mesi a tre anni, pena che può arrivare fino a sei anni nelle ipotesi aggravate previste dalla legge. Diversa è la fattispecie della rapina, disciplinata dall’articolo 628 del codice penale, che presuppone invece l’utilizzo della violenza o della minaccia per impossessarsi di un bene appartenente ad altri. Il nostro ordinamento distingue, in particolare, due forme di rapina. La rapina propria si configura quando la violenza o la minaccia vengono esercitate per sottrarre il bene alla vittima. La rapina impropria, invece, ricorre quando la violenza o la minaccia vengono esercitate immediatamente dopo la sottrazione, allo scopo di assicurarsi il possesso del bene oppure di garantirsi l’impunità. La differenza riguarda dunque il momento in cui viene esercitata la violenza rispetto alla sottrazione del bene. Entrambe le fattispecie sono punite, nella loro forma semplice, con la reclusione da cinque a dieci anni, pena che può arrivare fino a venti anni in presenza di specifiche circostanze aggravanti.
La diversa qualificazione giuridica prospettata dalla Corte potrebbe incidere significativamente sull’inquadramento delle condotte patrimoniali attribuite all’imputato. Non sarà infatti sufficiente dimostrare l’esistenza di operazioni bancarie illecite, ma occorrerà accertare anche che l’eventuale violenza esercitata nei confronti dei genitori fosse finalizzata a consentire le operazioni bancarie contestate oppure, qualora queste fossero già state effettuate, ad assicurarsi il possesso del denaro o a garantirsi l’impunità. A seguito dell’ordinanza, il pubblico ministero ha chiesto un rinvio dell’udienza, riservandosi di valutare l’eventuale modifica del capo d’imputazione e di completare la propria discussione nella prossima udienza.
L’eventuale modifica dell’imputazione da frode informatica al più grave reato di rapina non comporterebbe necessariamente un aggravamento della pena massima applicabile. Claudio Gulisano, infatti, rischia già l’ergastolo per il duplice omicidio aggravato dei genitori. Inoltre, l’articolo 72 del codice penale stabilisce che, quando vengono commessi più delitti ciascuno punito con l’ergastolo, si applica un’unica pena perpetua, accompagnata dall’isolamento diurno per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. Pertanto, qualora venisse riconosciuta la responsabilità dell’imputato per entrambi gli omicidi aggravati, la Corte potrebbe già applicare la pena più severa prevista dal nostro ordinamento, indipendentemente dall’eventuale contestazione del reato di rapina. Ciò non significa, tuttavia, che la modifica dell’imputazione sarebbe priva di conseguenze sul piano sanzionatorio. L’eventuale condanna anche per rapina potrebbe infatti assumere rilievo nella scelta della durata dell’isolamento diurno, che il giudice dovrà stabilire sempre entro i limiti previsti dalla legge.


