Fine vita, la Consulta salva gran parte della legge sarda ma ne boccia alcuni articoli

Le Regioni non possono sostituirsi al legislatore nazionale in materia di suicidio medicalmente assistito
Il palazzo della Consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Sardegna sul fine vita. Con la sentenza n. 148, depositata oggi, i giudici costituzionali hanno respinto le contestazioni del Governo sull’intero impianto della legge regionale n. 26 del 2025, riconoscendo che la norma rientra nella materia della tutela della salute, ma hanno annullato diverse disposizioni ritenute lesive delle competenze riservate allo Stato. La Consulta ha ribadito un principio già espresso nella sentenza relativa alla legge della Toscana: le Regioni possono disciplinare l’organizzazione delle aziende sanitarie nell’ambito delle procedure sul suicidio medicalmente assistito, ma non possono intervenire su aspetti che incidono sull’ordinamento civile e penale o sui principi fondamentali della materia. Tra le norme dichiarate incostituzionali c’è l’articolo che individuava come destinatari della legge “le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”. Secondo i giudici, la Regione non può trasformare in legge regionale i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, perché ciò finirebbe per definire autonomamente i requisiti di accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i limiti dell’esimente prevista dall’articolo 580 del Codice penale, materia di esclusiva competenza statale.

Cancellate anche le disposizioni che imponevano tempi rigidi alla commissione multidisciplinare chiamata a verificare il possesso dei requisiti per accedere al suicidio assistito. La Corte ritiene che termini così stringenti debbano essere uniformi su tutto il territorio nazionale e sottolinea come la normativa statale valorizzi invece l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, consentendo tutti gli approfondimenti clinici, psicologici e diagnostici necessari. Nella sentenza viene inoltre richiamato il diritto della persona ad avere accesso a cure palliative efficaci. La Consulta ha poi dichiarato illegittima la disposizione che consentiva al paziente di sospendere o annullare in qualsiasi momento “l’erogazione del trattamento”. Per i giudici, nel suicidio medicalmente assistito non esiste infatti un trattamento sanitario da interrompere, ma un’assistenza dei medici a una persona che compie autonomamente l’atto finale che provoca la morte. Bocciati anche gli articoli che imponevano alle aziende sanitarie regionali di fornire il supporto tecnico, farmacologico e l’assistenza medica per l’autosomministrazione del farmaco e quello che fissava in sette giorni il termine entro il quale la procedura avrebbe dovuto essere garantita. Anche in questo caso la Corte ritiene che la Regione abbia invaso l’ambito dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale. Tuttavia, la Corte ha stabilito che l’assenza di una disciplina organica nazionale sul suicidio medicalmente assistito non impedisce alle Regioni di esercitare la propria competenza concorrente in materia di tutela della salute, purché rispettino i principi fondamentali già ricavabili dalla legislazione vigente e dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

Respinte le censure statali sull’intera legge, La sentenza conferma quindi la possibilità per la Sardegna di disciplinare l’organizzazione sanitaria delle procedure, ma fissa un limite preciso: le Regioni non possono sostituirsi al legislatore nazionale nella definizione delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito né intervenire su aspetti che richiedono una disciplina uniforme in tutto il Paese.

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