Salvacasa, un’altra legge regionale cassata dalla Corte Costituzionale

Illegittimi ampliamenti su sagome esistenti, difformità e deroghe su aeroilluminazione
Il palazzo della Consulta

Dopo le recenti pronunce di illegittimità sulla riforma sanitaria, sulle aree idonee e sulla moratoria relativa agli impianti per le energie rinnovabili, un’altra legge regionale viene dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Consulta. La Corte ha dichiarato illegittime alcune parti della legge urbanistica ed edilizia della Regione Sardegna approvata nel 2025. Con la sentenza numero 86, depositata oggi, la Consulta ha esaminato numerose questioni di costituzionalità riguardanti il rispetto dei limiti previsti dallo Statuto speciale sardo e dalle norme statali considerate di riforma economico-sociale. Le questioni hanno riguardato, in particolare, il rispetto dei limiti posti dallo Statuto speciale e dalle norme statali qualificabili come norme di riforma economico‑sociale. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che. ricomprendeva tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli ampliamenti volumetrici realizzati all’interno della sagoma esistente. Ha inoltre accolto le censure aventi ad oggetto la disciplina regionale della totale e della parziale difformità degli interventi edilizi, dichiarando illegittime le relative definizioni fondate su soglie quantitative rigide. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati riscontrati nella normativa regionale in materia di sanatoria degli abusi edilizi più gravi, per l’illegittima possibilità di consentire, in funzione dell’ottenimento del titolo in sanatoria, interventi correttivi non previsti dalla normativa statale.

È stata inoltre dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano deroghe generalizzate ai requisiti igienico‑sanitari di aeroilluminazione stabiliti dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, per violazione dell’articolo 32 della Costituzione, e di quella che consentiva deroghe ex lege alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario per interventi edilizi di riqualificazione energetica, contrastando con la disciplina statale che subordina ogni deroga a una valutazione puntuale e caso per caso da parte delle autorità competenti. La Corte ha poi annullato la disposizione regionale che manteneva l’obbligo di dotazione minima di parcheggi anche per i mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti all’interno della stessa categoria funzionale. Sono state invece ritenute non fondate le questioni relative alla disciplina degli interventi sugli immobili oggetto di condono edilizio, nella parte in cui la legge regionale limita tali interventi ai lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione non comportanti aumenti volumetrici. La Corte ha inoltre esaminato la disciplina regionale degli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A o di particolare pregio storico e paesaggistico. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, in quanto la normativa regionale non introduce deroghe espresse agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica. Tali interventi restano pertanto consentiti solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla disciplina statale e dalla pianificazione vigente.

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