
Nuovo pronunciamento del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari. Con la sentenza n. 6539/2026, pubblicata il 18 agosto, la Settima Sezione interviene su uno dei punti più controversi della disciplina: la proroga delle concessioni fino al 30 settembre 2027 non impedisce ai Comuni di anticipare le gare e assegnare prima di quella data le nuove concessioni. La vicenda riguarda Zoagli, in Liguria, dove alcuni operatori balneari avevano impugnato la decisione del Comune di considerare scadute al 31 dicembre 2023 le precedenti concessioni e di avviare le procedure di evidenza pubblica per le nuove assegnazioni, consentendo nel frattempo agli uscenti di proseguire temporaneamente l’attività. I giudici fissano un punto fermo riguardo al 2027, rimarcando che rappresenta il limite massimo e non un termine che obbliga le amministrazioni ad attendere prima di mettere a gara le concessioni. Il Consiglio di Stato precisa anzi che la regola cui devono attenersi i Comuni è quella di “esperire senza indugi le procedure di gara e concluderle il prima possibile”, mentre il ricorso ai termini massimi costituisce l’eccezione.
In concreto, quando un Comune ha completato la procedura e il nuovo concessionario sia pronto a subentrare, il precedente rapporto può cessare anche prima del 30 settembre 2027. La proroga viene quindi letta essenzialmente come uno strumento tecnico finalizzato a consentire un passaggio ordinato dal vecchio al nuovo regime, non come un diritto degli attuali concessionari a mantenere necessariamente l’area fino a quella data. La sentenza affronta anche il rapporto con le procedure già avviate. Il decreto legge 131 del 2024, ricorda Palazzo Spada, ha fatto salve le selezioni deliberate prima della sua entrata in vigore e ha eliminato il precedente ostacolo che impediva agli enti concedenti di bandire le gare in attesa di criteri uniformi nazionali.
Per questo viene giudicata legittima la scelta del Comune di Zoagli: dopo aver riconosciuto la scadenza dei precedenti titoli, l’amministrazione aveva avviato le nuove selezioni e, nell’attesa, concesso agli operatori uscenti titoli provvisori, così da garantire la continuità dell’attività durante la stagione balneare senza rinviare le procedure concorrenziali.
Un altro aspetto delicato riguarda gli indennizzi ai concessionari uscenti. Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato rileva che la delibera comunale prevedeva a carico del subentrante il rimborso degli investimenti non ammortizzati al 31 dicembre 2023. La disciplina successiva introdotta nel 2024, che contempla anche un’equa remunerazione per gli investimenti dell’ultimo quinquennio, non può invece essere applicata retroattivamente alla procedura in questione. La pronuncia assume così una rilevanza che va oltre il caso ligure: il 30 settembre 2027 non rappresenta uno “scudo” che congela le attuali concessioni fino a quella data. Per il Consiglio di Stato i Comuni possono procedere prima e, una volta concluse le gare, consentire l’ingresso dei nuovi concessionari. Una lettura destinata ad avere effetti sul percorso che le amministrazioni costiere dovranno seguire nei prossimi mesi.


