Il caso Todde non ha eguali: una ricerca tra le democrazie avanzate svela l’eccezione italiana

Autonomia Differenziata

Con la sentenza n. 148 del 2025, la Corte Costituzionale italiana ha chiuso uno dei più controversi casi politico-istituzionali degli ultimi anni: la decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, disposta da un organo tecnico, è stata annullata perché lesiva dell’autonomia regionale.

Una vicenda che, al di là dei confini dell’isola, solleva domande cruciali sul rapporto tra Stato e Regioni, e che trova pochi equivalenti nei sistemi democratici avanzati.

Una decadenza inedita

Nel dicembre 2024, il Collegio regionale di garanzia elettorale, sulla base di presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese di campagna elettorale, ha disposto la decadenza di Todde. La decisione è stata poi confermata in sede civile dal Tribunale di Cagliari.

La presidente – eletta pochi mesi prima – è rimasta formalmente in carica, ma la legittimità del suo mandato è stata messa in discussione fino all’intervento della Consulta, che ha stabilito l’incompetenza dell’organo tecnico ad assumere un provvedimento di simile portata, tutelando la sfera di autonomia garantita dallo Statuto speciale della Sardegna.

Una sentenza che non solo salva Todde, ma sancisce un principio destinato a fare giurisprudenza: la decadenza di un presidente regionale non può essere disposta da un organo tecnico-amministrativo, in assenza di una norma statutaria esplicita.

Una novità giuridica

Nell’ordinamento italiano, non si registrano casi simili. Le controversie elettorali in genere riguardano l’ammissione delle liste o dei candidati, non la rimozione forzata di un presidente regionale da parte di un collegio amministrativo.

Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha quindi il sapore della “prima volta”: non per l’illegittimità della decadenza in sé, ma per la riaffermazione netta che l’autonomia regionale, specie in territori a Statuto speciale, non può essere subordinata a organi di derivazione statale.

Casi esteri a confronto

Per capire la portata della sentenza, può essere utile guardare ad altri sistemi decentralizzati.

In Spagna, i presidenti delle Comunità Autonome possono essere rimossi solo tramite meccanismi parlamentari interni. L’unico precedente simile – la sospensione del presidente catalano Puigdemont nel 2017 – è avvenuto attraverso una procedura eccezionale (art. 155 della Costituzione), con voto del Senato. Non un organo tecnico, dunque, ma un atto politico straordinario.

In Germania, la rimozione dei Ministerpräsidenten (presidenti dei Länder) può avvenire solo per mezzo di una sfiducia costruttiva da parte del parlamento locale. Non esiste alcuna facoltà federale o giudiziaria di destituire un governatore.

Negli Stati Uniti, i governatori sono immuni da ingerenze federali: possono essere rimossi solo tramite impeachment statale o referendum di revoca (recall), come accadde in California nel 2003. La giurisprudenza costituzionale americana è netta: nessuna autorità federale può destituire un governatore eletto.

L’eccezione è l’India, dove il governo centrale, per mezzo dell’articolo 356 della Costituzione, può sciogliere un’assemblea statale e imporre il cosiddetto President’s Rule. Una norma spesso contestata, usata decine di volte come strumento politico, ma comunque fondata su una previsione costituzionale esplicita – e non su un atto amministrativo, come nel caso sardo.

Effetti futuri

La sentenza potrebbe avere effetti duraturi. Non solo perché rafforza le prerogative delle Regioni a statuto speciale, ma perché potrebbe diventare il fondamento per future rivendicazioni di autonomia, anche in ambiti extra-elettorali.

Potrebbe anche indurre le Regioni a rivedere le proprie normative elettorali per colmare i vuoti normativi evidenziati dal caso Todde, evitando che organi esterni possano nuovamente provare a esercitare poteri non previsti.

Infine, obbliga il legislatore nazionale a maggiore cautela nel tentare di disciplinare uniformemente materie in cui l’autonomia regionale ha valore costituzionale.

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