Il caso Todde non ha eguali: una ricerca tra le democrazie avanzate svela l’eccezione italiana
Nell’ordinamento italiano, non si registrano casi simili. Le controversie elettorali in genere riguardano l’ammissione delle liste o dei candidati, non la rimozione forzata di un presidente regionale da parte di un collegio amministrativo.
Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha quindi il sapore della “prima volta”: non per l’illegittimità della decadenza in sé, ma per la riaffermazione netta che l’autonomia regionale, specie in territori a Statuto speciale, non può essere subordinata a organi di derivazione statale.
Per capire la portata della sentenza, può essere utile guardare ad altri sistemi decentralizzati.
In Spagna, i presidenti delle Comunità Autonome possono essere rimossi solo tramite meccanismi parlamentari interni. L’unico precedente simile – la sospensione del presidente catalano Puigdemont nel 2017 – è avvenuto attraverso una procedura eccezionale (art. 155 della Costituzione), con voto del Senato. Non un organo tecnico, dunque, ma un atto politico straordinario.
In Germania, la rimozione dei Ministerpräsidenten (presidenti dei Länder) può avvenire solo per mezzo di una sfiducia costruttiva da parte del parlamento locale. Non esiste alcuna facoltà federale o giudiziaria di destituire un governatore.
Negli Stati Uniti, i governatori sono immuni da ingerenze federali: possono essere rimossi solo tramite impeachment statale o referendum di revoca (recall), come accadde in California nel 2003. La giurisprudenza costituzionale americana è netta: nessuna autorità federale può destituire un governatore eletto.
L’eccezione è l’India, dove il governo centrale, per mezzo dell’articolo 356 della Costituzione, può sciogliere un’assemblea statale e imporre il cosiddetto President’s Rule. Una norma spesso contestata, usata decine di volte come strumento politico, ma comunque fondata su una previsione costituzionale esplicita – e non su un atto amministrativo, come nel caso sardo.
La sentenza potrebbe avere effetti duraturi. Non solo perché rafforza le prerogative delle Regioni a statuto speciale, ma perché potrebbe diventare il fondamento per future rivendicazioni di autonomia, anche in ambiti extra-elettorali.
Potrebbe anche indurre le Regioni a rivedere le proprie normative elettorali per colmare i vuoti normativi evidenziati dal caso Todde, evitando che organi esterni possano nuovamente provare a esercitare poteri non previsti.
Infine, obbliga il legislatore nazionale a maggiore cautela nel tentare di disciplinare uniformemente materie in cui l’autonomia regionale ha valore costituzionale.