Aeroitalia, nel contratto recesso ammesso per gravi e comprovati motivi

Preavviso di almeno sei mesi per rinunciare alle rotte della continuità territoriale
Aeroitalia a un passo dall’addio alla continuità territoriale

La compagnia aerea Aeroitalia ha manifestato la volontà di rinunciare alle rotte della continuità territoriale. La compagnia può recedere dalla convenzione con la Regione Sardegna per la gestione dei collegamenti in continuità territoriale tra Cagliari e Roma Fiumicino, ma deve rispettare condizioni precise. A stabilirlo è l’articolo 5, intitolato “Recesso e preavviso”, della convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2024 tra la Regione Autonoma della Sardegna e la compagnia aerea. Il documento disciplina sia la possibilità di recesso da parte della Regione sia quella del vettore, prevedendo obblighi differenti e conseguenze particolarmente rilevanti in caso di interruzione del servizio.

Il vettore deve dare sei mesi di preavviso

L’articolo 5 stabilisce che Aeroitalia possa recedere dalla convenzione esclusivamente per “gravi e comprovati motivi”, rispettando un termine di preavviso di almeno sei mesi.La comunicazione deve essere trasmessa formalmente alla Regione Sardegna attraverso raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC). Non è quindi previsto un diritto di recesso immediato e incondizionato. La compagnia deve motivare la propria decisione e rispettare il periodo di preavviso stabilito contrattualmente. Il preavviso di sei mesi non è una semplice formalità: costituisce una delle condizioni contrattuali che il vettore deve rispettare per recedere regolarmente, insieme alla presenza di gravi e comprovati motivi.

Cosa accadrebbe se Aeroitalia interrompesse i voli senza preavviso

La convenzione disciplina anche le conseguenze di un’eventuale sospensione irregolare dei collegamenti. Qualora il vettore non garantisca la continuità del servizio oppure interrompa i voli senza rispettare il preavviso di sei mesi, la Regione deve intimargli di adempiere agli obblighi assunti, concedendo un termine massimo di sette giorni per ripristinare i collegamenti. Se, trascorso questo periodo, la compagnia non riprende il servizio e non fornisce una motivazione fondata del mancato ripristino, scattano le conseguenze previste dall’accordo. La prima è una penale pari all’importo della garanzia di esecuzione, fissata in ottocentomila euro dall’articolo 3 della convenzione. La seconda è l’esclusione del vettore, per i successivi tre anni, dall’esercizio dei servizi soggetti a oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna. Si tratta di due disposizioni espressamente richiamate anche nell’articolo 6, dedicato agli inadempimenti e alle sanzioni.

Anche la Regione può recedere, ma con tre mesi di preavviso

L’articolo 5 riconosce inoltre alla Regione Sardegna la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, dopo aver sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo caso il preavviso è di almeno tre mesi e il recesso è consentito quando siano mutate le condizioni che hanno determinato l’imposizione degli oneri di servizio pubblico oppure sia necessario riesaminare tale imposizione secondo la procedura prevista dalla normativa europea. Se è la Regione a recedere, alla compagnia spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite correttamente. Il vettore rinuncia infatti a ulteriori richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso delle spese.

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